Rischio incendi boschivi - Preallarme

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L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna ha dichiarato su tutto il territorio regionale lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi e contestualmente prorogato lo stato di preallarme per il periodo dal 04.04.2022 al 10.04.2022.

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Info ed emergenze:

053668803 int. 231-235-244 Area Tecnica del Comune di Fanano
115 Pronto Intervento VVFF
1515 Emergenze Ambientali CARABINIERI FORESTALE
Numero verde 800841051

 

MISURE OBBLIGATORIE

 

  • È vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;
  • È consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele  previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo).
  • Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
  • Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;
  • L’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;
  • Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
  • Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.032 a 10.329 euro. Qualora il fatto costituisca anche reato varranno invece le sanzioni previste dal Codice penale (art. 423 e seguenti). In particolare:
  1. Chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  2. Se l'incendio è provocato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
  3. Le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
  4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.