Rischio incendi boschivi - Proroga della fase di grave pericolosità

Image Rischio incendi boschivi - Proroga della fase di grave pericolosità

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna ha attivato disposto la proroga fino al 5 SETTEMBRE 2021 della fase di GRAVE PERICOLOSITA' PER IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI attivata lo scorso 5 luglio 2021.

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L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna ha attivato la fase di ATTENZIONE PER GLI INCENDI BOSCHIVI DAL 15 GIUGNO 2021 AL 12 SETTEMBRE 2021 e, dal 5 LUGLIO 2021 ha disposto di attivare su tutto il territorio regionale la fase di GRAVE PERICOLOSITA' PER IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI, prorogata fino ad 05.09.2021.

La fase di grave pericolosità potrà essere revocata o ulteriormente prorogata sulla base  dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche.

Con ordinanze n. 31 del 15.06.2021, n. 41 del 06.07.2021, n. 44 del 19.07.2021,  n. 55 del 07.08.2021 e, da ultimo, n. 59 del 30.08.2021 (reperibili a questo link ),  il Sindaco ha recepito le indicazioni regionali disponendo le misure necessarie, riassunte sinteticamente qui sotto.

Info ed emergenze:

053668803 int. 231-235-244 Area Tecnica del Comune di Fanano
115 Pronto Intervento VVFF
1515 Emergenze Ambientali CARABINIERI FORESTALE
Numero verde 800841051

 

MISURE OBBLIGATORIE

 

  • È vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;
  • È consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele  previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo).
  • Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
  • Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;
  • L’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;
  • Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
  • Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.032 a 10.329 euro. Qualora il fatto costituisca anche reato varranno invece le sanzioni previste dal Codice penale (art. 423 e seguenti). In particolare:
  1. Chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  2. Se l'incendio è provocato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
  3. Le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
  4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.