Coronavirus: LE NUOVE MISURE DOPO LE FESTIVITA' NATALIZIE

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Con D.L. n. 1 del 05.01.2021 sono state dettate le misure restrittive per il periodo compreso tra il 7 ed il 15 gennaio 2021 da applicarsi sull'interno territorio nazionale.


Di seguito è possibile scaricare l'atto ed una sintesi operativa.

SINTESI OPERATIVA

  • 7 e 8 gennaio: zona gialla rafforzata.

Consentiti gli spostamenti all'interno della propria Regione dalle ore 5 alle 22.
Sono aperti i bar e i ristoranti fino alle ore 18: dopo quell'orario si potranno solo acquistare cibo e bevande da asporto, con il divieto di consumazione nelle adiacenze del locale, oppure chiedere la consegna a domicilio.
Sono aperti anche i negozi e i centri commerciali.
Obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso, distanziantamento fisico e rispetto di tutte le regole stabilite per la zona gialla.

  • 9 e 10 gennaio: zona arancione.

Sono permessi gli spostamenti dalle ore 5 alle 22 (con autocertificazione) all'interno del proprio Comune.
Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici.
Valgono inoltre tutte le regole stabilite per la zona arancione.

  • 11, 12, 13, 14 e 15 gennaio.

Si applica la divisione in zone per ogni Regione, sulla base del monitoraggio settimanale, in esame l'8 gennaio, con nuovi paramentri maggiormente stringenti: per retrocedere da zona gialla ad arancione basta un Rt di 1 (e non 1,25) e per passare in zona rossa un Rt di 1,25 (e non 1,50).

Inoltre, dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella zona rossa, sono consentiti gli spostamenti, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio Comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.