Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari

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Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari

 

L'Ufficio Elettorale nel periodo 1 aprile 31 luglio procede d'ufficio, all'iscrizione obbligatoria, come previsto dalla legge, nell' Albo dei Giudici Popolari, di tutti i cittadini residenti nel Comune di Fanano che nell'anno 2021 abbiano compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”. Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il Popolo, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la Magistratura, organo preposto a tale amministrazione.

Pertanto ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio elettorale ha il compito di formare gli elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni, per coloro che hanno perduto i requisiti, e di trasmetterli al Tribunale che aggiorna gli Albi in suo possesso.

Il Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti agli Albi i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati dal Tribunale mediante apposita notifica per i colloqui di valutazione. Se valutati idonei non possono rifiutare l'incarico se non per gravi motivi.

A chi si rivolge

Requisiti per l’iscrizione all’albo dei Giudici Popolari per la Corte d’Assise

  • residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti politici
  • buona condotta morale
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • assolvimento alla scuola dell'obbligo

Requisiti per l’iscrizione all’albo dei Giudici Popolari per la Corte d’Assise d’Appello

  • residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti politici
  • buona condotta morale
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo

Esclusioni

Sono esclusi dall'ufficio di Giudice Popolare:

  • i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
  • i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione
 

DOMANDE FREQUENTI

Image DOMANDE FREQUENTI

Chi è e cosa fa il giudice popolare?

Il giudice popolare è un cittadino italiano chiamato a far parte del Collegio giudicante presso la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello, a seguito di estrazione a sorte, da parte del Tribunale, dagli appositi Albi predisposti d'ufficio dai Comuni.

E' obbligatoria l'iscrizione all'Albo da parte del Comune?

Sì, l'iscrizione è obbligatoria ed è prevista dalla legge 10 Aprile 1951, n. 287 che all'art. 11 dice testualmente "L'Ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio". L'Ufficio Elettorale del Comune predispone solamente gli elenchi dei nominativi i quali vengono poi inviati al Tribunale, per gli adempimenti di sua competenza.
Per approfondire: https://www.giustizia.it

 

Si può chiedere la cancellazione dall'Albo?

No, non è possibile la cancellazione su richiesta.
La cancellazione avviene solo d'ufficio per perdita dei requisiti (es. emigrazione, decesso, condanne, perdita cittadinanza italiana, superamento 65 anni di età).

 

Devo fare qualcosa per l'iscrizione all'Albo?

L'iscrizione viene fatta d'ufficio da parte del Comune ogni due anni.
Al cittadino è richiesto solo di fornire i dati che gli vengono richiesti al fine di formare gli elenchi con tutte le informazioni necessarie.

 

Che impegno comporta l'incarico di Giudice popolare?

Le modalità, le tempistiche e il compenso sono regolati direttamente dal Tribunale.
Prima di un eventuale incarico, a seguito di sorteggio dalle liste fornite dai comuni, la persona verrà sottoposta ad un colloquio conoscitivo.
Per approfondire: https://www.giustizia.it

 

Normativa di riferimento

Legge 10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.