D.Lgs. n. 33/2013 art. 5 - Determinazione ANAC 1309/2016 Accesso civico
L’art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del Decreto legislativo n. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (accesso civico o accesso civico semplice);
b) il diritto di accedere a dati, documenti o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, senza necessità di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale (accesso civico generalizzato o accesso generalizzato).
L'accesso civico può essere negato o limitato nei casi e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.
Accesso civico semplice
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, compilando l’apposito modulo sotto riportato.
Accesso civico generalizzato
L'istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la relativa riproduzione su supporti materiali.
L'istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e deve essere presentata compilando l’apposito modulo sotto riportato.
Il Comune verifica se esistano soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche e giuridiche che possono ricevere un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) protezione dei dati personali;
b) libertà e segretezza della corrispondenza;
c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).
Se esistono soggetti controinteressati, il Comune è tenuto ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione all'accesso entro dieci giorni.
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza trasmesso al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino all'eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest'ultimo.